Art. 5.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono aggiunti i seguenti:

      «1-bis. Nelle unità operative di cui al comma 1 sono assicurati posti-letto per gli interventi di disintossicazione acuta, determinati sulla base della programmazione socio-sanitaria regionale e locale. Presso i servizi di pronto soccorso delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie e delle strutture sanitarie accreditate di cui al medesimo comma 1, devono essere altresì garantiti interventi di screening alcologico.
      1-ter. Gli interventi previsti dal comma 1-bis sono obbligatori e sono definiti sulla base di apposite linee guida predisposte dal Ministero della salute e vincolanti su tutto il territorio nazionale».